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I DIRITTI

Assenza retribuita dal lavoro

   Come da art.5, Legge 6 marzo 2001, n. 52 "Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo" ,   I donatori  hanno diritto a permessi retribuiti:

-  quando esegue prelievo per controllo compatibilità con il paziente candidato al  trapianto allogenico
-  quando esegue esami diagnostici  e visita medica per l'idoneità alla donazione
-  durante la somministrazione di fattori di crescita per la mobilizzazione delle CSE
-  durante il periodo di ricovero per espianto di midollo osseo

    Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate successive alla donazione, sino al completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’èquipe medica che ha effettuato il prelievo di CSE/ midollo osseo.

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