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TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO

I DIRITTI
Assenza retribuita dal lavoro
Come da art.5, Legge 6 marzo 2001, n. 52 "Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo" , I donatori hanno diritto a permessi retribuiti:
- quando esegue prelievo per controllo compatibilità con il paziente candidato al trapianto allogenico
- quando esegue esami diagnostici e visita medica per l'idoneità alla donazione
- durante la somministrazione di fattori di crescita per la mobilizzazione delle CSE
- durante il periodo di ricovero per espianto di midollo osseo
Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate successive alla donazione, sino al completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’èquipe medica che ha effettuato il prelievo di CSE/ midollo osseo.
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